figura
mentre si rinvia la comunicazione relativa agli Rlst) sollecitino tale atto da
parte delle aziende e se ne facciano dare riscontro, mentre siamo d’altronde
consapevoli della necessità di definire con l’Inail, modalità e procedure di
gestione e di accesso alla relativa banca dati.
L’elenco degli RLS e la possibilità di
conoscerli e contattarli e coordinarli è infatti un elemento non secondario del
meccanismo che è stato messo in piedi, ma che si basa necessariamente sulla
rielaborazione dei dati e sulla possibilità di accesso in modo agevole.
Su questi temi sarà indispensabile convenire
con l’INAIL le successive fasi di attuazione del disposto normativo.
Quadro Normativo
Decreto legislativo del 5 agosto
2009 n. 106, art. 13
Decreto legislativo 9 agosto 2008 n.
81: attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Decreto legislativo 5 agosto
2009 n. 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo
9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro:
Art. 18, così come modificato
dall’art.13 del Decreto legislativo n. 106/2009 “Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente”
Art. 47: “ Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza”
Art. 55, così come modificato
dall’art. 32 del Decreto legislativo n.106/2009: “Sanzioni per il datore di lavoro e il
dirigente”
Premessa
Sentite la Direzione Generale dell’attività ispettiva e
la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, si provvede ad emanare una
circolare per fornire indicazioni in ordine agli adempimenti posti a carico dei
datori dei lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in base al nuovo quadro
normativo introdotto dal Decreto legislativo n.106 del 5 agosto 2009 (G.U. n.180
del 5 agosto 2009)
La presente circolare riguarda la comunicazione degli
RLS. Per quanto concerne la comunicazione degli RLST l’Istituto provvederà, come
di consueto, a dare le istruzioni operative una volta intervenute le indicazioni
interpretative della normativa da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali
Normativa di riferimento:precisazioni
L’art. 13, lettera f) del decreto legislativo n.106
del 5 agosto 2009 ha modificato la lettera aa) dell’art.18 del Decreto
legislativo n. 81/2008 in materia di obblighi del datore di lavoro e del
dirigente. In base a tale modifica i suddetti soggetti devono comunicare in
via telematica all’INAIL (e all’IPSEMA per quanto riguarda le categorie
tutelate dallo stesso Ente) in caso di nuova nomina o designazione, i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima
applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati”.
Rimane invariata la previsione di cui all’art.47 che
stabilisce i criteri e le modalità di elezione e designazione dei suddetti
Rappresentanti nelle aziende e/o nelle unità produttive.
A differenza di quanto previsto nella formulazione della
norma in oggetto contenuta nel decreto legislativo n. 81/2008, la comunicazione
in argomento non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di
nuova nomina o designazione.
In fase di prima applicazione del Decreto legislativo n.
106/2009, l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati”.
Pertanto:
a)
coloro i quali hanno
ottemperato all’obbligo - secondo le istruzioni emanate
dall’Istituto in attuazione del Decreto legislativo n.81/2008 -
comunicando il nominativo (o i nominativi se piu’ di uno) con riferimento
alla situazione al 31 dicembre 2008 non
devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano
intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1°
gennaio 2009 alla data della presente circolare.
b)
coloro i quali non hanno
effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall’Istituto con
la richiamata circolare n. 11/2009 devono inviare la segnalazione per la prima
volta seguendo le istruzioni operative come di seguito specificato.
Per coloro i quali non versano nelle enunciate
fattispecie, l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o
designazione del RLS.
Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo
nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente
da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già
comunicata.
Si ricorda che rientrano nell’obbligo di comunicazione i
datori di lavoro ovvero i dirigenti - se tale compito rientra nelle competenze
attribuite loro, nell’ambito dell’organizzazione, dal datore di lavoro - di
qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, comma 1).
Sono escluse da tale obbligo le
Amministrazioni, gli Istituti e le Organizzazioni così come previsto
dall’art. 3, commi 2 e 3bis, al cui riguardo si esprime riserva di dare
indicazioni in considerazione del rinvio alla emanazione di Decreti
attuativi, contenuto nelle disposizioni succitate.
Appare inoltre utile rimarcare come le elezioni o le
designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non
costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori,
che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Infatti, il datore di lavoro
non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in alcuna forma
o modo per non violare le libertà delle organizzazioni sindacali previste dalla
legge n. 300/70.
Termini e modalità delle comunicazioni:
L’INAIL ha provveduto ad adeguare la procedura on line
accessibile dal sito dell’Istituto attraverso “Punto Cliente” per la
segnalazione “in via informatica” secondo le nuove disposizioni.
Tale procedura consente di effettuare la prima
comunicazione e/o le variazioni a seguito di nuove nomine e/o designazioni
che dovessero intervenire.
A tale riguardo si chiarisce che la comunicazione deve
essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità
produttiva in cui si articola l’azienda stessa, nella quale operano i
Rappresentanti.
ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ACCESSO ALL’APPLICAZIONE
DICHIARAZIONE RLS E MODALITA’ DI INSERIMENTO
PRIMA COMUNICAZIONE
Aziende e pubbliche amministrazioni assicurate INAIL
Le
aziende o le amministrazioni pubbliche soggette all’obbligo assicurativo INAIL
che non abbiano ancora provveduto ad effettuare la registrazione al sito
www.inail.it devono:
1.
collegarsi al sito www.inail.it;
2.
selezionare Registrazione;
3.
accedere alla sezione Registrazione
ditta;
4.
inserire nell’apposita maschera il
Codice Utente ed il PIN1
L’INAIL
provvederà ad inviare a mezzo posta alla ditta un PIN2 che, unito al PIN1, darà
origine alla password provvisoria per il primo accesso al sito.
Dopo
aver effettuato il primo accesso ai Servizi di “Punto Cliente”, inserito i dati
relativi al responsabile dei servizi telematici dell’azienda ed aver
personalizzato la password, la ditta potrà accedere all’applicazione
Dichiarazione RLS.
Le
aziende e le amministrazioni pubbliche soggette all’obbligo assicurativo INAIL
che siano già registrate, effettuando l’accesso ai Servizi di Punto Cliente,
potranno visualizzare la procedura Dichiarazione RLS.
Aziende e pubbliche amministrazioni non assicurate INAIL
Il titolare o il delegato della ditta/pubblica
amministrazione - non presente nella nostra Banca dati in quanto non assicurato
INAIL - deve effettuare la registrazione sul sito dell'Istituto come di seguito
specificato:
1.
collegarsi al sito http://www.inail.it/;
2.
selezionare
Registrazione;
3.
accedere alla sezione
Registrazione utente generico;
4.
compilare con i suoi dati la maschera
"Registrazione utente generico" specificando se si tratta di azienda o
amministrazione non soggetta ad assicurazione INAIL e, infine, cliccare su
"SALVA".
L'utente che si è registrato riceverà all'indirizzo
e-mail che ha indicato nella maschera "Registrazione utente generico" un
messaggio con l'indicazione di una password.
Con il
proprio codice fiscale e la password, l’utente entrerà sul sito http://www.inail.it/ in "Punto Cliente", dove
selezionerà la funzione “Ditte non INAIL” – “Anagrafica” (Nuova ditta) e
compilerà una maschera con tutti i dati anagrafici della Ditta. A questo punto,
verrà attribuito alla Ditta il numero di "Codice Cliente" ed un pin (4 cifre).
Qualora il
titolare o il delegato della Ditta abbia difficoltà ad eseguire le sopraindicate
operazioni, può rivolgersi ad una qualsiasi Sede dell'Istituto. Sarà l'operatore
della Sede che, sostituendosi al datore di lavoro, effettuerà tutto il percorso
sopra riportato fino all'attribuzione del numero di "Codice Cliente" e del pin.
Naturalmente, l'operatore Inail dovrà indicare nella schermata "Registrazione
utente generico" il proprio indirizzo e-mail (es.:
Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
).
Quando
il datore di lavoro decide di non curare direttamente o a mezzo di propri
dipendenti l’inserimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, può
affidare l’incarico ad un delegato (es. consulente del lavoro, associazione di
categoria). In questo caso se il delegato è già autorizzato all'accesso su
"Punto Cliente", avrà la possibilità di procedere all’inserimento degli RLS, per
i clienti in delega, senza effettuare altre operazioni; se la ditta/pubblica
amministrazione non è ancora inserita nelle deleghe del consulente del lavoro,
in quanto non soggetta ad INAIL, il delegato medesimo potrà effettuare le
operazioni di registrazione per conto della ditta/pubblica amministrazione come
sopra descritto.
Se la
ditta/pubblica amministrazione ha già effettuato la registrazione, può fornire
al Consulente del lavoro il Codice cliente ed il codice PIN per gli adempimenti
di cui sopra.
Nel
momento in cui siano state effettuate le operazioni di registrazione e
conseguentemente si possiede un Codice Cliente, si potra’ selezionare
l’applicazione DICHIARAZIONE RLS per procedere alla comunicazione oggetto
della presente circolare con le informazioni e secondo le modalità che
seguono:
UNITA’ PRODUTTIVA
PROGRESSIVO UNITA’ PRODUTTIVA
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
COMUNE
PROVINCIA
CAP
DATI
ANAGRAFICI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
CODICE
FISCALE
COGNOME
NOME
DATA
INIZIO INCARICO (ai fini del monitoraggio della cadenza temporale delle
nomine)
Se ci
sono più unità produttive la procedura consente l’attivazione di più maschere e,
conseguentemente, i dati relativi al RLS devono essere indicati con riferimento
all’unità in cui opera.
Terminato l’inserimento ed effettuato l’invio da parte
dell’utente, la procedura registra in archivio i dati comunicati storicizzandoli
e rilascia all’utente stampa della ricevuta della comunicazione, anche ai fini
della esibizione in caso di accesso da parte degli organi vigilanti, competenti
in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Per
quanto riguarda l’inoltro della dichiarazione, come già detto in precedenza,
l’accesso ai Servizi di Punto Cliente è riservato alle Aziende e ai Delegati
delle Aziende. Qualora si utilizzi il meccanismo delle subdeleghe, i subdelegati
potranno inserire tutti i dati relativi ad una o più unità produttive ma l’avvio
iniziale e l’inoltro finale della dichiarazione potranno essere effettuati
unicamente dall’utenza principale.
COMUNICAZIONI SUCCESSIVE
(a
seguito di nuove nomine e/o designazioni intervenute)
Il
soggetto interessato, che deve effettuare la segnalazione a seguito di
intervenute nuove nomine e/o designazioni, e’ già in possesso del Codice Cliente
e pertanto potrà selezionare l’applicazione DICHIARAZIONE RLS per
procedere all’aggiornamento della comunicazione oggetto della presente circolare
secondo le modalità che seguono:
-
apre la lista a suo tempo
inviata
-
visualizza la unità
produttiva
-
modifica il codice fiscale, il
nominativo (cognome e nome) e la data inizio incarico
-
inoltra
MODIFICA DEI DATI
Qualora
l’utente ritenga di dover modificare alcuni dati dopo aver inviato la
comunicazione, utilizzerà l’apposita funzione modifica.
Il
sistema prevede che tale operazione sia chiusa entro 5 giorni dall’apertura.
Scaduto tale termine il sistema chiude automaticamente la richiesta di modifica
e conserva la registrazione della comunicazione preesistente. Pertanto, per
produrre effetti di modifica, la richiesta dovrà essere riproposta.
Sanzioni
L’art.55 del Decreto legislativo n. 81/2008, cosi’ come
modificato dall’art. 32 del Decreto legislativo n.106/2009: “Sanzioni per
il datore di lavoro e il dirigente” prevede, in caso di violazione dell’art. 18
comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008, nel testo modificato
dall’art. 13 lettera f) dal Decreto legislativo n. 106/2009, una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a 300,00.
Qualora
per problemi tecnici l’inserimento non potesse avvenire on line, si potrà
inviare eccezionalmente la segnalazione di cui trattasi al
fax 800 657 657 - utilizzando il modello predisposto che può essere
richiesto presso le Sedi dell’Istituto o scaricato dal sito dell’INAIL:
http://www.inail.it/.