Testo Ufficiale - Statuto UILTuCS STATUTO APPROVATO DAL VII CONGRESSO NAZIONALE TENUTO A SORRRENTO DAL 29 GENNAIO AL 1° FEBBRAIO 2002

Art. 1 - Denominazione, Sede

Art. 2 - Scopi

Art. 3 - Gli strumenti

Art. 4 - Adesione alla UILTuCS

Art. 5 - Responsabilità

Art. 6 - Costituzione

Art. 7 - Compiti

Art. 8 - Leghe dei lavoratori autonomi

Art. 9 - Sindacato Territoriale o Provinciale

Art. 10-Unificazione Sindacati Terr.li o Prov.li con il Sindacato Reg.le

Art. 11-Compiti

Art. 12-Congresso Territoriale o Provinciale UILTuCS

Art. 13-Direttivo Territoriale o Provinciale UILTuCS

Art. 14-Segreteria Territoriale o Provinciale UILTuCS

Art. 15-Collegio dei Revisori dei Conti Territoriale o Provinciale

Art. 16-Articolazione di zona

Art. 17-Sindacato Regionale

Art. 18-Istituzione Sindacato Regionale

Art. 19-Compiti

Art. 20-Organi UILTuCS Regionale

Art. 21-Congresso Regionale UILTuCS

Art. 22-Direttivo Regionale UILTuCS

Art. 23-Comitato Esecutivo Regionale

Art. 24-Segreteria Regionale UILTuCS

Art. 25-Collegio dei Probiviri Regionale

Art. 26-Collegio dei Revisori dei Conti Regionale

Art. 27-Organi centrali

Art. 28-Congresso Nazionale

Art. 29-Consiglio Generale

Art. 30-Compiti del Consiglio Generale

Art. 31-Direttivo Nazionale

Art. 32-Esecutivo Nazionale

Art. 33-Il Presidente

Art. 34-La Segreteria

Art. 35-Il Segretario Generale

Art. 36-Il Tesoriere

Art. 37-Collegio dei Probiviri

Art. 38-Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 39-Coordinamenti Nazionali

Art. 40-Modifiche area rappresentanza

Art. 41-Funzionamento democratico

Art. 42-Autonomia della UILTuCS

Art. 43-Autonomia e regole amministrative

Art. 44-Obbligo della contribuzione

Art. 45-Rispetto delle norme statutarie

Art. 46-Provvedimenti disciplinari

Art. 47-Incompatibilità

Art. 48-Modifiche allo Statuto

Art. 49-Adozione Statuto

Art. 50-Applicabilità dello Statuto della Confederazione

 

PARTE PRIMA Denominazione - Sede - Scopi - Iscritti

Art. 1 - Denominazione, Sede

E' costituita la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS) quale organizzazione democratica unitaria e monocomposta dei lavoratori subordinati ed autonomi delle categorie commerciali, turistiche, dei servizi e quante altre categorie sono generalmente inquadrate od aggregate alla organizzazione sindacale del Commercio, del Turismo, dei Servizi ed Affini di ogni nazionalità, convinzione politica e religiosa, associati per la difesa dei comuni interessi professionali, economici e morali. La UILTuCS è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici. La UILTuCS aderisce all'UNI, all'UNI Europa, alla UITA e all'EFFAT e, con la UIL, alla ICFTU ed alla CES. La sede della UILTuCS è in Roma. Torna all'indice

Art. 2 - Scopi

Sono scopi della UILTuCS:

a) difendere gli interessi ed i diritti morali ed economici dei lavoratori e determinare un ordinamento sociale corrispondente alle loro esigenze;

b) effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, mediante offerta di beni di modico valore;

c) promuovere il progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori nonché l'elevazione del loro livello culturale e professionale;

d) organizzare i lavoratori e guidarli nelle lotte per la difesa dei loro interessi contro tutte le forze che vi si oppongono;

e) intervenire attivamente in tutti i problemi di politica sociale ed economica, ogni volta che -direttamente o indirettamente- siano in gioco gli interessi dei lavoratori;

f) imprimere allo sviluppo dell'azione sindacale una procedura democratica tale da rendere i lavoratori del Commercio, Turismo, Servizi ed Affini partecipi e coscienti delle funzioni e dei fini dell'Organizzazione;

g) favorire scelte politiche intese ad incoraggiare la partecipazione delle donne alle varie attività nei settori del terziario, del turismo e dei servizi, nei quali esse siano sottorappresentate e ai livelli superiori di responsabilità per ottenere un miglior utilizzo di tutte le risorse umane.

E' pertanto compito principale della UILTuCS:

a) proteggere i lavoratori contro ogni arbitrio dei datori di lavoro;

b) assicurare la presenza del sindacato ovunque operino i lavoratori;

c) addivenire alla stipulazione, al rinnovo, alla modificazione, alla denuncia dei contratti collettivi di lavoro ed alla regolamentazione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, ottenere salari corrispondenti alle reali esigenze dei lavoratori, condurre le azioni sindacali necessarie e distribuire agli associati e non, i testi dei contratti collettivi di lavoro;

d) cedere, agli associati e non, proprie pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro, ricerche di mercato, documentazione varia;

e) contribuire al miglioramento ed alla gestione degli istituti previdenziali, mutualistici, di assistenza sociale e di addestramento professionale;

f) rappresentare gli interessi e le istanze dei lavoratori del Commercio, del Turismo, dei Servizi ed Affini, presso Enti, Comitati, Commissioni, Consigli di Amministrazione e simili nonché organismi internazionali;

g) elevare il livello culturale e professionale dei lavoratori, diffondendo lo spirito di solidarietà, convocando assemblee e conferenze, fondando circoli culturali, organi di stampa e centri studi, promuovendo iniziative per le vacanze e favorendo in ogni possibile modo un sano utilizzo del tempo libero tale da contribuire anche all'allungamento della stagione turistica ed alla conseguente maggior certezza ed ampiezza del lavoro per gli addetti alle attività del settore;

h) organizzare corsi di formazione professionale e sindacale in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni;

i) tutelare ed assistere legalmente i lavoratori nelle vertenze sindacali in genere e nelle controversie in cui vengano a trovarsi per la loro attività a favore del sindacato;

j) promuovere ed incoraggiare il movimento cooperativistico;

k) curare i contatti con le Organizzazioni Sindacali degli altri Paesi;

l) realizzare organismi bilaterali, sia a livello nazionale che territoriale con le finalità che verranno contrattate tra le parti;

m) promuovere la costituzione di mutue per l'assistenza agli iscritti in caso di disoccupazione, malattia o decesso, ad integrazione degli interventi degli enti pubblici;

n) sviluppare una politica per realizzare, tramite gli enti pubblici e non, forme di integrazione ai trattamenti pensionistici ed assistenziali;

o) promuovere, anche insieme alle altre organizzazioni sindacali della categoria, la maggiore unità possibile dei lavoratori stessi nel perseguire le rivendicazioni comuni;

p) influenzare, attraverso la stampa e con ogni altro mezzo idoneo di propaganda, la pubblica opinione in favore della soluzione dei problemi che riguardano i lavoratori;

q) promuovere attività di servizio ai lavoratori dipendenti parasubordinati ed autonomi privilegiando quelli iscritti alla UILTuCS. Le attività di servizio sono messe anche a disposizione di tutti i cittadini interessati;

r) promuovere le attività tese ad orientare e tutelare i consumatori;

s) predisporre azioni positive che garantiscano la partecipazione attiva delle donne alla vita del sindacato a tutti i livelli;

t) attuare un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività "no-profit" promuovendo iniziative anche dirette.

A questo fine la UILTuCS può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso i pagamenti di corrispettivi specifici di iscritti, associati e partecipanti. Tali attività non considerandosi commerciali usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge e pertanto la UILTuCS si conforma alle seguenti clausole: * divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Organizzazione; * obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Ente in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità. Torna all'indice

Art. 3 - Gli strumenti

Le sedi della UILTuCS sono il luogo dove ogni cittadino può rivolgersi per usufruire dei servizi promossi dall'Organizzazione. A questo fine e per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente Art. 2, la UILTuCS promuove:

a) un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale per i Lavoratori Autonomi;

b) apposite entità per favorire la formazione professionale ed attività complementari e di supporto agli scopi previsti nello Statuto.

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Art. 4 - Adesione alla UILTuCS

Possono aderire alla UILTuCS tutti i lavoratori subordinati, parasubordinati ed autonomi che prestano la loro opera nelle categorie e settori di competenza della UILTuCS e segnatamente per la Distribuzione: aziende commerciali, distribuzione del farmaco, viaggiatori e piazzisti, pubblicitari, ausiliari del commercio; per il Turismo: alberghi, PP.EE., mense, personale addetto a comunità pubbliche e private e similari, alberghi diurni e bagni pubblici, stabilimenti balneari e colonie climatiche, agenzie viaggi e turismo, ausiliari del turismo; per i lavoratori Autonomi esercenti attività con qualunque ragione e forma societaria, nella quale sia prevalente l'apporto degli stessi ed eventualmente dei propri familiari: operatori commerciali su aree pubbliche, giornalai, agenti e rappresentanti; Guide, interpreti e accompagnatori turistici, barbieri, parrucchieri, ecc.; per i Servizi: portieri, guardie giurate, servizi domestici, arti estetiche, studi professionali, comparto socio sanitario e assistenziale, organismi e comandi alleati e altre categorie tradizionalmente inquadrate od aggregate alla organizzazione sindacale del commercio, turismo e servizi. L'iscrizione si manifesta con il prelievo della tessera che ha valore di accettazione delle norme del presente Statuto e di quante altre emanate dai competenti organi statutari. Torna all'indice

Art. 5 - Responsabilità

La UILTuCS risponde di fronte a terzi e in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale su mandato della Segreteria Nazionale. Torna all'indice

 
PARTE SECONDA Struttura organizzativa della UILTuCS - Titolo Primo Gruppo Aziendale e Lega Lavoratori Autonomi

Art. 6 - Costituzione

Le strutture di base della UILTuCS sono il Gruppo aziendale e la Lega dei Lavoratori Autonomi. Il gruppo aziendale riunisce nel proprio seno i lavoratori iscritti alla UILTuCS, operai, impiegati e quadri appartenenti alla stessa unità produttiva. I Gruppi Aziendali sono strumenti democratici fondamentali dell'azione di proselitismo, di autofinanziamento e di partecipazione del Sindacato. Il Gruppo Aziendale è costituito in tutte le aziende ove esistono iscritti. La Rappresentanza del Gruppo Aziendale, ove è possibile, è composta dalle RSA UILTuCS e/o dai membri UILTuCS nelle RSU e nelle RLS. La UILTuCS riconosce la funzione degli organismi unitari nei luoghi di lavoro ed i compiti che saranno loro assegnati dagli accordi sindacali. Per la UILTuCS queste strutture sono unitarie esclusivamente nel caso in cui siamo le strutture delle tre Federazioni di categoria a fornire congiuntamente il loro riconoscimento. Torna all'indice

Art. 7 - Compiti

Il Gruppo Aziendale, in collaborazione con la UILTuCS territoriale o provinciale, svolge i seguenti compiti:

a) provvede al proselitismo curando e garantendo la partecipazione e la presenza nel Gruppo Aziendale di tutte le professionalità operanti nell'azienda;

b) concorre con il sindacato territoriale o provinciale alla scelta dei candidati della UILTuCS per l'elezione delle RSA, RSU e RLS ed elegge le rappresentanze aziendali dei lavoratori;

c) è punto di riferimento delle RSA e dei componenti della UILTuCS nella RSU per la rappresentazione delle istanze della generalità dei lavoratori;

d) promuove l'azione del Patronato ITAL;

e) promuove con la UILTuCS territoriale o provinciale la presenza della stessa all'interno degli organismi sindacali aziendali e comunque di ogni istanza contrattuale e rivendicativa a livello aziendale;

f) garantisce, insieme al sindacato territoriale o provinciale, che le modalità di elezione degli organismi unitari a livello di azienda e di gruppo siano rispondenti agli accordi ed alle deliberazioni unitariamente assunte in sede nazionale, territoriale, provinciale e regionale dalla UILTuCS e dalla UIL.

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Art. 8 - Leghe dei lavoratori autonomi

Le Leghe dei Lavoratori Autonomi iscritti alla UILTuCS riuniscono i lavoratori dei settori interessati: i lavoratori autonomi esercenti attività, con qualunque ragione o forma sociale, nella quale sia prevalente l'apporto degli stessi ed eventualmente dei propri familiari (Agenti e Rappresentanti, Operatori commerciali su aree pubbliche, Giornalai, Guide, Interpreti, Accompagnatori Turistici, barbieri, parrucchieri, ecc.). Le Leghe hanno compiti di proselitismo e garantiscono la presenza e la partecipazione dei lavoratori dei rispettivi settori all'attività della UILTuCS ad ogni livello. Le Leghe curano l'azione di propaganda nell'azienda e nel territorio e promuovono l'azione del patronato ITAL/UIL. Le Leghe eleggono i propri rappresentanti al Congresso del Sindacato Territoriale o Provinciale della UILTuCS. Le Leghe non possono compiere atti o prendere iniziative in contrasto con i deliberati della UILTuCS nazionale o agire al di fuori dei deliberati degli organismi territoriali o provinciali della UILTuCS. L'Assemblea degli iscritti alla Lega è convocata di norma almeno una volta l'anno con il compito di verificare la linea dell'organizzazione, di fornire all'organizzazione elementi di orientamento su particolari problemi e iniziative; l'Assemblea è istituita a livello territoriale o provinciale e, qualora particolari condizioni organizzative lo richiedano, anche a livello di zona. Torna all'indice

 

PARTE SECONDA Sindacati Territoriali o Provinciali UILTuCS

Art. 9 - Sindacato Territoriale o Provinciale

In un comprensorio, di massima con sede nel capoluogo socio economico dello stesso, è istituito il Sindacato Territoriale o Provinciale della UILTuCS che raggruppa tutti i lavoratori iscritti. Di norma il Sindacato Territoriale coincide con il territorio provinciale e comunque con i territori con istanza congressuale stabiliti dalla UIL. Torna all'indice

Art. 10 - Unificazione Sindacati Territoriali o Provinciali con il Sindacato Regionale

Il Sindacato Territoriale o Provinciale Capoluogo di Regione potrà unificarsi con il Sindacato regionale. I Sindacati Territoriali o Provinciali con capoluogo di regione potranno unificarsi anch'essi con il Sindacato Regionale di categoria. La decisione di unificazione è adottata in sede congressuale. In via eccezionale, tra un Congresso e l'altro, con decisione del proprio Direttivo, il Sindacato Territoriale o Provinciale potrà soltanto richiedere, a maggioranza qualificata, l'unificazione con il Sindacato Regionale. Nei casi di unificazione, il Direttivo del Sindacato Territoriale o Provinciale avrà esclusivamente compiti di coordinamento delle politiche sindacali nella provincia o nel territorio. In tal caso cesserà anche la funzione dei Revisori dei Conti, che verrà assunta da quelli regionali. Torna all'indice

Art. 11 - Compiti

I compiti del Sindacato Territoriale o Provinciale sono analoghi, nell'ambito della propria sfera di azione, a quelli che la UILTuCS assolve in tutto il territorio nazionale; in particolare il Sindacato Territoriale o Provinciale cura la propaganda, il proselitismo e l'educazione sindacale nel proprio territorio; promuove la costituzione delle eventuali articolazioni di zona; le assiste nel corso delle trattative e nelle eventuali lotte, promuove la reciproca collaborazione e la solidarietà operante tra le eventuali organizzazioni delle singole zone e quella Territoriale e Provinciale per la difesa e la conquista delle legittime rivendicazioni; assomma e controlla il normale funzionamento di eventuali organizzazioni zonali. E' depositario, nel territorio di competenza, del potere contrattuale ed a tal fine promuove, discute e stipula la contrattazione a livello territoriale o provinciale, zonale e aziendale; risolve le vertenze sorte nell'ambito del territorio; consiglia, assiste e tutela i singoli lavoratori iscritti alla UILTuCS Territoriale o Provinciale. Fornisce servizi ai lavoratori e ai loro familiari; organizza e promuove cooperative di produzione e lavoro nei settori produttivi per i quali esso è soggetto contrattuale. Promuove iniziative, vertenze e confronti con gli Enti Locali, le USL e ogni altra articolazione istituzionale operante nel territorio di competenza su problemi della condizione di vita e di lavoro che esso rappresenta. Contribuisce alla formulazione del programma e alla realizzazione delle iniziative oltre che al funzionamento operativo del Sindacato Regionale UILTuCS. Per le trattative con le associazioni dei datori di lavoro e in caso di azione sindacale diretta, i rappresentanti territoriali o provinciali della UILTuCS hanno l'obbligo di informare la UILTuCS Nazionale e le locali Camere Sindacali della UIL, oltrechè di chiedere l'eventuale assistenza della UILTuCS e -se necessario- delle locali Camere Sindacali UIL. Le UILTuCS Territoriali o Provinciali possono promuovere l'attivazione di Coordinamenti territoriali di lavoratori di un medesimo settore nelle realtà ove se ne registri una particolare concentrazione. Tale coordinamento potrà avere esclusiva competenza in materia contrattuale attinente il settore e potrà esplicare le sue attribuzioni con organismi e risorse disponibili dalla UILTuCS Territoriale o Provinciale competente. Torna all'indice

Art. 12 - Congresso Territoriale o Provinciale

UILTuCS L'organo principale del Sindacato Territoriale o Provinciale UILTuCS è il Congresso territoriale o provinciale che deve avere luogo ordinariamente ogni 4 anni, prima del Congresso Nazionale della UILTuCS. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria su richiesta di almeno 2/3 dei membri del Direttivo o del 51% almeno degli iscritti. Vi partecipano, direttamente o tramite delegati, gli iscritti che abbiano ritirato la tessera e siano in regola con il pagamento dei contributi sindacali, secondo le norme che sono di volta in volta stabilite dal Direttivo Territoriale o Provinciale della UILTuCS, nell'ambito delle norme stabilite dalla UILTuCS Nazionale. Esso elegge il Direttivo Territoriale o Provinciale, il Collegio dei Revisori dei Conti e i delegati al Congresso Regionale di categoria e al Congresso della Camera Sindacale Territoriale UIL. Torna all'indice

Art. 13 - Direttivo Territoriale o Provinciale UILTuCS

I compiti del Direttivo del Sindacato Territoriale o Provinciale della UILTuCS sono analoghi, nell'ambito della propria sfera di azione, a quelli che il Direttivo Nazionale della UILTuCS assolve in tutto il territorio nazionale; esso imposta l'azione sindacale generale sulla base dell'indirizzo espresso dai Congressi Territoriali o Provinciali. Il Direttivo è formato da 11 o più membri eletti fra gli iscritti al Sindacato Territoriale o Provinciale della UILTuCS. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione della Segreteria e quando lo richieda il 51% dei suoi componenti o la Segreteria Regionale o Nazionale della UILTuCS. Le riunioni del Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e le sue deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti. Torna all'indice

Art. 14 - Segreteria Territoriale o Provinciale UILTuCS

La Segreteria del Sindacato Territoriale o Provinciale della UILTuCS è composta da tre o più membri fra i quali un Segretario Responsabile, un Segretario Amministrativo o un Tesoriere. Nel proprio ambito, la Segreteria Territoriale o Provinciale ha le stesse attribuzioni della Segreteria Nazionale, il Segretario Responsabile Territoriale o Provinciale, il Segretario Amministrativo o il Tesoriere hanno le stesse attribuzioni del Segretario Generale e del Tesoriere della UILTuCS Nazionale. Le funzioni di Segreteria del Sindacato Territoriale o Provinciale del capoluogo e dei territori o provincie che hanno richiesto l'unificazione con il Sindacato Regionale sono assunte dalla Segreteria Regionale. Torna all'indice

Art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti Territoriale o Provinciale

Il Collegio dei Revisori dei Conti della UILTuCS Territoriale o Provinciale è composto da almeno tre membri effettivi e tre supplenti ed è nominato dal Congresso. I membri del Collegio non possono ricoprire cariche direttive nell'ambito della UILTuCS Territoriale o Provinciale, Regionale, Nazionale. Il Collegio svolge, nell'ambito del territorio di competenza, compiti analoghi a quelli previsti all'art. 38 per il Collegio Nazionale. Torna all'indice

Art. 16 - Articolazione di zona

Le UILTuCS Territoriali o Provinciali, ove le condizioni locali lo richiedano e compatibilmente con le risorse disponibili, su mandato del Direttivo Nazionale possono dar vita, in accordo con la UILTuCS Regionale, a sedi decentrate con funzioni operative e di servizio. Torna all'indice

Art. 17 - Sindacato Regionale

Il Sindacato Regionale UILTuCS raggruppa e rappresenta le UILTuCS Territoriali o Provinciali e le strutture di Coordinamento operativo e di servizio esistenti nel territorio regionale, fermo restando quanto disposto dall'art. 13. Torna all'indice

Art. 18 - Istituzione Sindacato Regionale

E' istituito il Sindacato Regionale UILTuCS che raggruppa le UILTuCS Territoriali o Provinciali e le strutture di Coordinamento operative e di servizio esistenti nel territorio regionale. Salvo deroghe del Direttivo Nazionale, la sede della Unione Regionale UILTuCS è la stessa della UILTuCS del capoluogo di regione o della città dove ha sede il Sindacato regionale stesso. Torna all'indice

Art. 19 - Compiti

La UILTuCS Regionale è l'organismo primario di direzione politica della UILTuCS e realizza l'unità organizzativa e politica delle UILTuCS Territoriali o Provinciali della regione. La UILTuCS Regionale è la struttura insostituibile per gestire i rapporti ed il confronto con l'Ente Regione, sia per i temi di diretta competenza (programmazione ed interventi dell'Ente regione per i piani commerciali e turistici) che per quelli sindacali che investono le responsabilità istituzionali e politiche dell'Ente Regione o altre istituzioni di rilevanza regionale. La UILTuCS Regionale in particolare svolge i seguenti compiti:

a) coordina lo sviluppo organizzativo e rivendicativo , la propaganda e la formazione;

b) promuove la costituzione delle UILTuCS Territoriali o Provinciali e le eventuali articolazioni zonali;

c) segue il funzionamento delle organizzazioni territoriali, coordina la politica amministrativa e di bilancio dei sindacati territoriali o provinciali di categoria;

d) interviene in prima istanza per tutte le controversie gestionali che dovessero manifestarsi nelle sedi UILTuCS territoriali o provinciali;

e) interviene, in accordo con la UILTuCS Nazionale, nei territori di competenza ove non esistessero le condizioni organizzative minime, unificando le funzioni politiche, organizzative ed amministrative del territorio interessato con quelle della UILTuCS regionale;

f) propone, in accordo con la UILTuCS Nazionale, i provvedimenti disciplinari e le gestioni straordinarie di cui al presente Statuto ed a quello della UIL;

g) svolge le funzioni conseguenti a quanto previsto dall'art. 14 del presente Statuto Torna all'indice

Art. 20 - Organi UILTuCS Regionale

Sono organi della UILTuCS Regionale:

a) il Congresso;

b) il Consiglio Generale;

c) il Direttivo Regionale;

d) il Comitato Esecutivo;

e) la Segreteria;

f) il Segretario Generale;

g) il Collegio dei Revisori dei Conti;

h) il Collegio dei Probiviri;

i) i Coordinamenti Regionali.

Secondo le valutazioni politico-organizzative della UILTuCS Regionale, il Congresso della struttura può prevedere l'istituzione e l'elezione nella stessa sede del Consiglio Generale che ha analoghi compiti di quello nazionale. Torna all'indice

Art. 21 - Congresso Regionale UILTuCS

Il Congresso deve aver luogo ordinariamente ogni 4 anni, comunque prima del Congresso Nazionale della UILTuCS. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria su richiesta di almeno 2/3 dei membri del Direttivo regionale o del 51% almeno degli iscritti, o su iniziativa della UILTuCS nazionale. Vi partecipano i delegati eletti dai Congressi Territoriali o Provinciali della UILTuCS secondo le norme che sono di volta in volta stabilite dal Direttivo regionale nell'ambito delle norme stabilite dalla UILTuCS Nazionale. Esso elegge il Comitato Direttivo regionale, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti nonché i delegati al Congresso Regionale della UIL e al Congresso Nazionale della UILTuCS. Torna all'indice

Art. 22 - Direttivo Regionale

UILTuCS I compiti del Direttivo della Unione Regionale UILTuCS sono analoghi, nell'ambito della propria sfera di azione, a quelli che il Direttivo Nazionale della UILTuCS assolve in tutto il territorio nazionale; esso imposta l'azione sindacale generale sulla base dell'indirizzo espresso dal Congresso Regionale e da quello Nazionale. Il Direttivo Regionale assume inoltre i compiti amministrativi e di rappresentanza legale del Direttivo del territorio capoluogo di regione. Il Direttivo regionale è formato da un minimo di 15 membri per le regioni con un numero minimo di provincie. In ogni Direttivo regionale deve essere assicurata la presenza almeno di un rappresentante per ogni UILTuCS territoriale o provinciale. Esso si riunisce almeno 2 volte all'anno su convocazione della Segreteria Regionale o quando lo richiedano 2/3 dei suoi componenti. Le riunioni del Direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei componenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e le sue deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti. Il Direttivo elegge tra i suoi componenti il Segretario Generale, la Segreteria, ed eventualmente il Tesoriere ed il Comitato Esecutivo. I componenti del Direttivo decadono dopo 2 assenze consecutive ingiustificate e vengono sostituiti alla prima riunione dello stesso. Torna all'indice

Art. 23 - Comitato Esecutivo Regionale

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi su convocazione della Segreteria Regionale. Le riunioni dell'Esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti. Sono suoi compiti:

a) adottare provvedimenti di urgenza in casi di circostanze eccezionali;

c) decidere le gestioni straordinarie e i provvedimenti disciplinari.

Le decisioni di cui al punto b) dovranno essere sottoposte a ratifica del Direttivo Regionale alla prima riunione. Il Comitato Esecutivo regionale ha facoltà di delegare alla Segreteria Regionale, in via generale e in casi particolari, proprie attribuzioni. Torna all'indice

Art. 24 - Segreteria Regionale UILTuCS

La Segreteria del Sindacato Regionale UILTuCS è composta da 3 o più componenti fra i quali il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo o il Tesoriere, un Segretario Responsabile del territorio capoluogo di regione. Di norma l'incarico di Segretario Amministrativo o di Tesoriere è affidato al membro della Segreteria regionale responsabile del capoluogo di regione con firma congiunta a quella del Segretario Generale Regionale della UILTuCS. Si afferma la sola incompatibilità tra l'incarico di Segretario Generale e quello di Tesoriere. Nel suo ambito la Segreteria Regionale ha le stesse attribuzioni della Segreteria Nazionale: il Segretario Generale ed eventualmente il Tesoriere hanno le stesse attribuzioni del Segretario Generale nazionale e del Tesoriere della UILTuCS nazionale. Torna all'indice

Art. 25 - Collegio dei Probiviri Regionale

Il Collegio dei Probiviri del Sindacato Regionale è composto da almeno 3 membri effettivi e 3 supplenti ed è nominato dal Congresso. I Probiviri non possono ricoprire cariche direttive nell'ambito della UILTuCS Regionale e in quelle Territoriali o Provinciali. Il Collegio dei Probiviri del Sindacato Regionale svolge nell'ambito regionale compiti analoghi a quelli previsti all'art. 37 per il Collegio Nazionale. Con riguardo alle sue decisioni, è fatto salvo l'ultimo appello di competenza del Collegio Nazionale. Torna all'indice

Art. 26 . Collegio dei Revisori dei Conti Regionale

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Sindacato Regionale è composto da almeno 3 membri effettivi e 3 supplenti ed è nominato dal Congresso. I membri del Collegio non possono ricoprire cariche direttive nell'ambito della UILTuCS Regionale e di quelle Territoriali o Provinciali. Il Collegio svolge, nell'ambito regionale, compiti analoghi a quelli previsti all'art. 38 per il Collegio Nazionale. Il Collegio dei Revisori dei Conti, su mandato della maggioranza qualificata dei membri del Direttivo Regionale, svolge, sul piano istruttorio, indagini nei confronti delle UILTuCS del territorio regionale di competenza al fine di verificare eventuali situazioni anomale sul piano amministrativo. Torna all'indice

 
PARTE TERZA Organi Nazionali della UILTuCS

Art. 27 - Organi centrali

Sono organi centrali della UILTuCS:

a) il Congresso Nazionale;

b) il Consiglio Generale;

c) il Direttivo Nazionale;

d) l'Esecutivo Nazionale;

e) il Presidente;

f) la Segreteria Nazionale

g) il Segretario Generale;

h) il Tesoriere;

i) il Collegio dei Probiviri;

j) il Collegio dei Revisori dei Conti;

k) i Coordinamenti Nazionali. Torna all'indice

Art. 28 - Congresso Nazionale

Il massimo organo direttivo della UILTuCS, cui spettano tutti i poteri deliberativi nell'ambito dello Statuto, è il Congresso Nazionale. Esso provvede, tra l'altro, a nominare il Consiglio Generale, il Direttivo Nazionale, il Presidente, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti, coi relativi supplenti; delibera sulle modifiche al presente Statuto secondo le norme dell'art. 48, nomina i delegati al Congresso Confederale ed i supplenti degli stessi. Il Congresso deve essere tenuto ordinariamente ogni 4 anni, comunque prima del Congresso Nazionale Confederale. Il Congresso può anche essere convocato in via straordinaria su richiesta motivata dei 2/3 dei componenti il Direttivo Nazionale o di 1/3 degli iscritti. La data, la località e l'ordine del giorno del Congresso vengono fissati dal Direttivo Nazionale che fissa altresì, di volta in volta, le modalità relative alla partecipazione ed al numero dei delegati in proporzione al numero degli iscritti. Al Congresso -in base alle norme che saranno di volta in volta stabilite dal Direttivo Nazionale della UILTuCS- partecipano i delegati eletti dai Congressi dei Sindacati Regionali UILTuCS. Fanno parte di diritto del Congresso, a titolo consultivo, ove non siano stati eletti come delegati, i componenti del Direttivo Nazionale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionali. Il Congresso è valido in prima convocazione quando vi siano rappresentati i 2/3 degli iscritti e in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno il 50%+1 degli iscritti. Il Congresso è aperto da un componente del Direttivo Nazionale delegato dalla Segreteria Nazionale ed indice subito le elezioni della Presidenza, delle altre cariche congressuali e della Commissione Verifica Poteri, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno. Torna all'indice

Art. 29 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da tutti i delegati al Congresso Nazionale, in rappresentanza dell'insieme dell'organizzazione, e comunque dai : a) componenti del Direttivo Nazionale, Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, nella loro totalità; b) Segretari delle UILTuCS Provinciali o Territoriali e Regionali. Il Consiglio Generale si riunisce di norma due volte nei quattro anni tra un Congresso e l'altro. Torna all'indice

Art. 30 - Compiti del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'organo preposto all'analisi e alla verifica politica dell'azione della UILTuCS nell'ambito degli indirizzi congressuali. Il Consiglio Generale è inoltre la sede nella quale si prospettano e si definiscono le strategie sindacali della UILTuCS. I membri del Consiglio Generale delegati al Congresso decadono automaticamente in tutti i casi in cui venga a mancare il titolo sindacale per cui sono stati chiamati a farne parte. Torna all'indice

Art. 31 - Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale è l'organo di direzione della UILTuCS tra un Congresso e l'altro, è responsabile della pratica attuazione dei deliberati del Congresso. Il Direttivo Nazionale viene eletto dal Congresso Nazionale con voto palese su lista unica o con voto su due o più liste collegate a mozioni congressuali. La richiesta di voto segreto deve essere sottoscritta da almeno il 20% dei voti validi e le mozioni congressuali devono essere proposte dai congressi di una o più strutture provinciali o regionali. Sono suoi compiti particolari:

a) convocare il Congresso Nazionale fissandone le modalità di svolgimento;

b) decidere la convocazione del Congresso Nazionale fissandone le modalità di svolgimento,

c) fissare gli indirizzi e le direttive dell'azione sindacale generale e dell'attività contrattuale ed organizzativa dell'Unione;

d) eleggere nel suo seno il Segretario Generale, eventualmente il Segretario Generale Aggiunto, il Tesoriere, la Segreteria Nazionale ed il Comitato Esecutivo;

e) decidere sulle questioni di inquadramento organizzativo;

f) deliberare la misura annuale dei contributi sindacali e le norme per il tesseramento;

g) discutere ed approvare i bilanci ed i rendiconti finanziari annuali e le loro variazioni in rapporto con le esigenze generali dello sviluppo della categoria.

Il Direttivo Nazionale può delegare al Comitato Esecutivo, alla Segreteria Nazionale, in via generale o in casi particolari, attribuzioni ad esso spettanti a norma del presente Statuto. Il Direttivo Nazionale è composto da un numero non superiore a 91 di membri effettivi e verrà eletto direttamente dal Congresso Nazionale. Dopo due assenze ingiustificate il membro del Direttivo Nazionale decade e viene sostituito dallo stesso Direttivo nella seduta immediatamente successiva. Partecipano di diritto al Direttivo con voto consultivo:

a) il Collegio dei Revisori dei Conti;

b) il Collegio dei Probiviri;

c) i Segretari Regionali della UILTuCS (che non ne facciano già parte a titolo elettivo).

Il Direttivo Nazionale si riunisce normalmente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario. Le riunioni sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno i 2/3 dei componenti e in seconda convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice dei voti. Torna all'indice

Art. 32 - Esecutivo Nazionale

L'Esecutivo Nazionale è eletto dal Direttivo Nazionale. E' composto da un numero di membri non superiore a 25, compresi i membri della Segreteria Nazionale, e risponde al Direttivo Nazionale della sua attività. Sono suoi compiti:

a) promuovere lo sviluppo dell'organizzazione;

b) collaborare con la Segreteria per la individuazione delle linee sindacali organizzative e rivendicative e seguirne l'attuazione;

c) decidere la convocazione del Consiglio Generale;

d) trattare le questioni ad esso delegate dal Direttivo Nazionale;

e) deliberare sulla istituzione e le eventuali modifiche dei servizi;

f) provvedere, su proposta della Segreteria, alla designazione dei rappresentanti della UILTuCS negli Enti, nelle Commissioni e negli Organismi Internazionali;

g) provvedere alla nomina dei Consigli d'Amministrazione e/o degli Amministratori degli Enti di diretta emanazione della UILTuCS;

h) discutere la relazione della Segreteria sulla attività: * degli Enti di diretta emanazione della UILTuCS, * delle attività parasindacali; * dei rappresentanti della UILTuCS nei vari Enti, Commissioni ed Organismi internazionali;

i) nominare il Direttore dell'organo ufficiale di stampa;

j) decidere le gestioni straordinarie delle strutture inadempienti;

k) decidere l'azione disciplinare verso gli iscritti, i dirigenti o le strutture delle UILTuCS, con possibilità di conferire delega alla Segreteria, entro limiti ed ambiti stabiliti, validi solo come provvedimenti di sospensione cautelativa per i casi che rivestono particolare urgenza.

Le decisioni di cui ai punti h) ed i) del presente articolo, dovranno essere sottoposte a ratifica del Direttivo Nazionale alla prima riunione. L'Esecutivo ha facoltà di delegare alla Segreteria, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni. I componenti dell'Esecutivo hanno diritto a partecipare a qualsiasi Congresso regionale o provinciale della UILTuCS e prendervi la parola. L'Esecutivo si riunirà in via ordinaria ogni due mesi e comunque almeno cinque volte all'anno; in via straordinaria ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La convocazione è fatta dalla Segreteria che ne fissa la data, il luogo e i punti all'ordine del giorno almeno cinque giorni prima. I Presidenti e Vice Presidenti degli Enti Bilaterali individuati dal Comitato Direttivo Nazionale, nominati dalla UILTuCS, partecipano di diritto alle riunioni del Comitato Esecutivo. Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno metà più uno dei componenti. Torna all'indice

Art. 33 - Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Congresso, è espressione dell'unità dell'Organizzazione, presiede e regola i lavori del Comitato Esecutivo, del Direttivo Nazionale e del Consiglio Generale, partecipa alle riunioni di Segreteria, convoca il Consiglio Generale. Possono essere a lui delegati compiti specifici di rappresentanza dell'Organizzazione. Torna all'indice

Art. 34 - La Segreteria

La Segreteria è nominata, su proposta del Segretario Generale, dal Direttivo Nazionale fra i suoi membri. Provvede all'esecuzione delle decisioni del Direttivo Nazionale, assicura la direzione quotidiana dell'attività dell'Unione e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza, mantiene i contatti con le UILTuCS territoriali o provinciali e regionali, con gli organismi internazionali e con i Sindacati esteri, provvede altresì al funzionamento di tutti i servizi ed uffici della UILTuCS centrale e delle commissioni e comitati di lavoro di qualsiasi genere e ne coordina l'attività; convoca il Direttivo Nazionale e l'Esecutivo Nazionale; fa rispettare le norme statutarie e regolamentari, le deliberazioni degli organi nazionali della UILTuCS. Delibera su materie amministrative e patrimoniali da sottoporre a ratifica del Comitato Esecutivo alla prima riunione. In caso di gravi inadempienze statutarie può decidere, in via straordinaria, quanto previsto ai punti j) e k) dell'art.32; in tal caso i provvedimenti dovranno essere sottoposti alla decisione del Comitato Esecutivo, appositamente convocato entro 20 giorni dalla data del provvedimento stesso. La Segreteria è composta dal Segretario Generale, eventualmente da un Segretario Generale Aggiunto e dai Segretari Nazionali. La Segreteria funziona collegialmente e le decisioni sono prese a maggioranza. Torna all'indice

Art. 35 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale, eletto dal Direttivo Nazionale fra i suoi membri, coordina e indirizza i lavori della Segreteria. Ha la rappresentanza legale della UILTuCS. Convoca il Comitato Esecutivo ed il Comitato Direttivo Nazionale. Torna all'indice

Art. 36 - Il Tesoriere

Il Tesoriere predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Organizzazione in accordo con la Segreteria; è garante del controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi. La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Segretario Generale. Torna all'indice

Art. 37 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di 7 membri effettivi e 5 supplenti ed è nominato dal Congresso Nazionale. Non sono eleggibili gli iscritti che abbiano cariche direttive od esecutive negli organismi nazionali della UILTuCS. Il Collegio è giudice di prima, seconda ed ultima istanza avverso i provvedimenti disciplinari di competenza del Direttivo Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale UILTuCS. I Probiviri partecipano con voto consultivo al Direttivo Nazionale UILTuCS. Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto in materia di provvedimenti disciplinari valgono le norme contenute nello Statuto UIL. Torna all'indice

Art. 38 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si compone di 5 membri effettivi e 5 membri supplenti eletti dal Congresso Nazionale. Il Collegio ha il compito di controllare almeno ogni 3 mesi i documenti amministrativi dell'Unione nazionale e la regolarità di tutte le spese, segnalando le eventuali deficienze e proponendo alla Segreteria ed all'Esecutivo Nazionale i miglioramenti che ritenesse opportuni. Il Collegio redige annualmente e presenta al Direttivo Nazionale, a completamento del rendiconto finanziario, la relazione sull'attività svolta. Il Collegio redige e presenta al Congresso una relazione sull'attività svolta. Il Collegio elegge nel suo ambito un Presidente. I Revisori dei Conti non possono ricoprire cariche elettive nella UILTuCS. Essi partecipano con voto consultivo al Direttivo Nazionale UILTuCS. Torna all'indice

Art. 39 - Coordinamenti Nazionali

Il Direttivo Nazionale, su indicazione della Segreteria Nazionale, sentite le realtà territoriali interessate, istituisce i Coordinamenti di impresa nazionale o interregionale, di settore contrattuale, di categoria interprofessionale, dei lavoratori autonomi, ne delibera e ne modifica i regolamenti di funzionamento. Spetta al Direttivo Nazionale stabilire i criteri di composizione dei Coordinamenti. Dovrà comunque essere prevista una presenza di RSA ed RSU in misura non inferiore al 50% + 1. I Coordinamenti possono essere istituiti a livello territoriale o provinciale, regionale e nazionale. I modi di funzionamento dei Coordinamenti territoriali o provinciali e regionali debbono uniformarsi al regolamento nazionale. Torna all'indice

Art. 40 - Modifiche area rappresentanza

Il Direttivo Nazionale della UILTuCS, su proposta della Segreteria, potrà deliberare norme particolari e regolamentari per l'allargamento dell'area di rappresentanza attraverso l'istituto della seconda affiliazione (All.1) e del doppio tesseramento. Il Direttivo Nazionale della UILTuCS può altresì proporre l'allargamento dell'area di rappresentanza della UILTuCS per la confluenza di categorie autonome o provenienti da organismi al di fuori della UIL. Le decisioni suddette sono valide se prese con una maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.. Torna all'indice

Art. 41 - Funzionamento democratico

Tutte le cariche sono elettive. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dallo Statuto della UIL. Le deliberazioni dei Congressi, del Direttivo Nazionale, dei Direttivi e Comitati Esecutivi ai diversi livelli possono essere adottate a maggioranza semplice dei presenti o a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti per quanto previsto dal presente Statuto e dallo Statuto UIL; le conseguenti deliberazioni hanno sempre carattere impegnativo per tutta l'organizzazione. Nelle varie istanze dell'Unione è garantita la più ampia libertà di espressione e il rispetto di tutte le opinioni politiche e religiose degli associati. Torna all'indice

Art. 42 - Autonomia della UILTuCS

Per garantire l'indipendenza della UILTuCS secondo quanto previsto dall'art.1 del presente Statuto:

a) non è ammessa in seno alla UILTuCS la costituzione di correnti ispirate da partiti politici o da altri organismi comunque estranei all'organizzazione;

b) non è permessa la presentazione di mozioni precongressuali o di liste di corrente di cui al punto a) nei congressi e nelle elezioni degli organi della Unione Nazionale, delle UILTuCS Regionali, delle UILTuCS Territoriali o Provinciali. Torna all'indice

 
PARTE QUARTA Rapporti nella UILTuCS

Art. 43 - Autonomia e regole amministrative

Le UILTuCS Territoriali o Provinciali e/o Regionali sono organismi amministrativamente autonomi e rispondono direttamente, salvo quanto previsto dall'art.12, delle obbligazioni assunte; la UILTuCS Nazionale pertanto non risponde in alcun caso delle eventuali obbligazioni assunte dai suddetti organismi. La firma, però, da parte degli organi competenti delle UILTuCS Territoriali o Provinciali e/o Regionali, di accordi e convenzioni di carattere contributivo o per aliquote di assistenza sindacale, contrattuale, quote di servizio e similari, anche applicativi di quelli nazionali, deve risultare autorizzata da parte della Segreteria Nazionale della UILTuCS, mediante atto scritto. La facoltà di intervento della UILTuCS nei confronti delle UILTuCS Territoriali o Provinciali e Regionali e di ogni altro organismo interno della Unione si esercita in materia amministrativa al fine di assicurare la massima regolarità nella gestione dei fondi e l'adozione di metodi uniformi nella tenuta della contabilità. Le UILTuCS Territoriali o Provinciali sono tenute ad inviare alla Segreteria Nazionale UILTuCS ed a quella Regionale il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'anno precedente entro il 31 marzo di ogni anno. Tale procedura vale per le UILTuCS Regionali nei confronti di quella Nazionale. Ogni entrata ed ogni uscita a qualsiasi titolo deve comparire nei suddetti bilanci. I bilanci devono essere approvati dal Direttivo competente. Tutte le strutture della UILTuCS devono essere dotate di conti correnti bancari intestati alla UILTuCS e recanti comunque la doppia firma congiunta del Segretario Generale e del Segretario Amministrativo o Tesoriere. Appositi regolamenti approvati dal Direttivo Nazionale regolano i bilanci delle attività di servizio e cooperative e devono comunque comparire nel bilancio della UILTuCS. Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla UILTuCS Nazionale a favore delle strutture costituiscono attività di assistenza proprie della Unione Nazionale senza assunzione di corresponsabilità. Per le inadempienze amministrative si applica il Commissariamento amministrativo e, nei casi più gravi, i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto UIL e recepiti nel presente Statuto. Il Direttivo Nazionale della UILTuCS predispone ed approva i regolamenti su materie indicate ai commi precedenti. Torna all'indice

Art. 44 - Obbligo della contribuzione

Tutti gli iscritti alla UILTuCS sono tenuti al pagamento della quota associativa fissata dalla Confederazione e dei contributi sindacali in base alle norme deliberate dalla UILTuCS, oltrechè al rispetto delle norme relative ai rapporti amministrativi. Il Direttivo Nazionale potrà fissare dei contributi straordinari a carico delle UILTuCS Territoriali o Provinciali purchè la decisione sia approvata da un numero di UILTuCS Territoriali o Provinciali che raggruppi almeno il 51% degli iscritti. Per le strutture territoriali o provinciali non in regola con le norme contributive decise dal Direttivo Nazionale, il Direttivo regionale della UILTuCS ha l'obbligo di intervenire con le azioni disciplinari previste. Comunque l'Unione Nazionale è vincolata ad esercitare tale azione nei confronti di ciascuna struttura non in regola con le norme amministrative o contributive. Torna all'indice

Art. 45 - Rispetto delle norme statutarie

Tutti gli aderenti alla UILTuCS sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e ad applicare le decisioni prese dai competenti organi dell'Unione. Gli eventuali casi di indisciplina sono passibili di sanzioni secondo le norme contenute nel presente Statuto o in quello della UIL. Torna all'indice

Art. 46 - Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono regolati in base alle norme contenute nello Statuto confederale e alle norme interne della UILTuCS ad esso complementari. Torna all'indice

Art. 47 - Incompatibilità

Vigono le incompatibilità stabilite dallo Statuto della UIL. Quando si è in presenza di casi di incompatibilità la Segreteria della struttura interessata, ai sensi del presente Statuto, preso atto dell'avvenuta automatica decadenza, procederà alla sostituzione alla prima riunione del proprio organo deliberante. Eventuali inadempienze vanno segnalate alla Segreteria Nazionale affinchè possa intervenire. Torna all'indice

Art. 48 - Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso Nazionale della UILTuCS. Le richieste di modifica debbono pervenire alla Segreteria almeno un mese prima della data stabilita per tale congresso. Torna all'indice

Art. 49 - Adozione Statuto

Il presente Statuto può essere integralmente recepito dalle UILTuCS Regionali e Territoriali, previa delibera da parte dei rispettivi Comitati Direttivi, e registrato presso gli Uffici competenti. Torna all'indice

Art. 50 - Applicabilità dello Statuto della Confederazione

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono -in quanto applicabili- le norme dello Statuto della UIL. Torna all'indice

 

ALLEGATO 1

Seconda affiliazione ..............................omissis...................................

a) possono aderire alla UILTuCS i lavoratori dipendenti, parasubordinati ed autonomi, nella qualità di Organizzazioni Sindacali professionali;

b) la richiesta di adesione viene proposta dalla Segreteria nazionale UILTuCS con il parere preventivo delle regioni interessate e con il voto favorevole della maggioranza qualificata dell'Esecutivo Nazionale e ratificata dal Direttivo Nazionale. Per le affiliazioni di carattere locale la Segreteria Nazionale decide, dopo aver sentito il parere della UIILTuCS regionale interessata;

c) l'accettazione dell'organizzazione che chiede l'adesione in seconda affiliazione, è subordinata all'accettazione dei principi politici e delle norme statutarie della UILTuCS e della UIL;

d) il tipo di rapporto associativo impegna la UILTuCS all'assistenza ed alla rappresentanza sindacale mentre la rappresentanza congressuale è definita di volta in volta, secondo i deliberati del Direttivo Nazionale della UILTuCS;

e) l'adesione, anche in seconda affiliazione, comporta il pagamento delle quote associative. Specifici accordi stabiliranno se il rapporto finanziario sarà definito a livello centrale o periferico della UILtuCS e i criteri di ripartizione per le competenze delle UILTuCS e dell'associazione o sindacato in seconda affiliazione;

f) l'associazione o il sindacato che richiede l'adesione deve presentare contestualmente l'elenco degli iscritti, organizzativamente riconoscibili per territorio;

g) il rapporto di seconda affiliazione può essere rescisso in qualsiasi momento dagli organismi dirigenti della UILTuCS con voto qualificato, così come può avvenire con analoga deliberazione da parte degli organismi deliberanti delle Associazioni o dei sindacati aderenti alla UILTuCS in seconda affiliazione;

h) la UILTuCS non risponde delle obbligazioni contratte dalle Associazioni, dai sindacati o personalmente, risultanti da parte dei richiedenti l'affiliazione;

i) i rappresentanti, delegati della UILTuCS, partecipano alle riunioni degli organismi dei sindacati e delle associazioni che aderiscono in seconda affiliazione, secondo le norme definite tra le UILTuCS ed i richiedenti l'affiliazione. Lo stato di struttura affiliata non può durare più di due anni. Entro tale termine le norme concordate stabiliranno i termini della confluenza nella UILtuCS;

j) gli attuali iscritti alla UILTuCS non possono trasformare il rapporto associativo con la UILTuCS da prima a seconda affiliazione, salvo i lavoratori autonomi qualora il Direttivo Nazionale, con propria delibera a maggioranza qualificata, lo ritenga opportuno e necessario. .............................omissis........................................ Torna all'indice

 

ALLEGATO 2

Regolamento per i Coordinamenti UILTuCS

Art. 1 I Coordinamenti Nazionali istituiti saranno composti da un numero di membri non superiore a 30, tenendo conto del numero degli addetti e della consistenza organizzativa della UILTuCS. La loro composizione -fermo restando il diritto ad almeno un membro per ogni realtà regionale interessata ove esistono iscritti dello specifico Coordinamento- sarà proporzionale agli iscritti di ciascuna struttura regionale e territoriale o provinciale, tenendo presente che un minimo del 10% di rappresentanza nei Coordinamenti dovrà essere assegnato ai Quadri e Capi Intermedi aziendali ed una significativa rappresentanza dovrà essere assegnata alle lavoratrici. Il Coordinamento è costituito da delegati delle RSU e/o rappresentanti sindacali aziendali/interaziendali iscritti alla UILTuCS e da dirigenti delle UILTuCS Regionali e Territoriali/Provinciali. Per ogni membro può essere indicato un supplente che parteciperà alle riunioni soltanto in caso di impedimento del membro effettivo. Qualora lo si ritenga opportuno e necessario, può essere costituito un Comitato Esecutivo ristretto non superiore a 11 membri. Nella fase di costituzione dei Coordinamenti le designazioni saranno fatte dai Direttivi Regionali della UILTuCS secondo la composizione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2 I compiti del Coordinamento sono consultivi nonché di aiuto e supporto alla Segreteria Nazionale in ordine: * alla formazione degli orientamenti e delle scelte contrattuali e alla formulazione di proposte di merito; * alla contrattazione integrativa ed alla corretta gestione del CCNL e dei vari Accordi Integrativi; * alla formulazione di indagini conoscitive, analisi e osservazioni nonché proposte sulla situazione aziendale; * alla formulazione di proposte per sviluppare e consolidare nonché accrescere quantitativamente e qualitativamente la presenza organizzativa e la rappresentanza della UILTuCS tra i lavoratori in rapporto e in accordo con le UILTuCS Regionali e Territoriali o Provinciali.

Art. 3 Al Coordinamento è preposto un Segretario Nazionale UILTuCS, ovvero un incaricato delegato dalla Segreteria Nazionale.

Art. 4 L'informazione alle strutture periferiche UILTuCS come ai membri del Coordinamento ed a quanti altri fosse necessario, è effettuata in termini coordinati con la Federazione Nazionale.

Art. 5 L'attività operativa e politica del Coordinamento Nazionale deve avvenire nella sede della UILTuCS Nazionale. Solo eccezionalmente e previa autorizzazione della Segreteria Nazionale stessa, può avvenire altrove, purchè in una sede della UILTuCS.

Art. 6 Le stesse norme si applicano ai coordinamenti settoriali e sub settoriali, salvo particolari norme che potranno essere definite per i singoli Coordinamenti dal Comitato Esecutivo, purchè non in contrasto con le norme dello Statuto e del presente Regolamento. Il particolare valore dei Coordinamenti dei lavoratori autonomi richiede una specifica attenzione riguardo ai seguenti punti:

1. L'istituzione dei Coordinamenti è obbligatoria in termini nazionali e territoriali o provinciali. I Coordinamenti territoriali o provinciali si collegheranno direttamente al coordinamento regionale settoriale oltre che alle UILTuCS Territoriali o Provinciali e Regionali.

2. I Coordinamenti dei lavoratori autonomi a livello nazionale e territoriale o provinciale nomineranno, come per i lavoratori dipendenti: un organismo direttivo e di segreteria a livello nazionale ed almeno un organismo di segreteria o un responsabile a livello locale.

3. Al Coordinamento è preposto:

a) Un Segretario Nazionale Uiltucs, ovvero un incaricato delegato dalla Segreteria Nazionale, con la funzione di rappresentante delle istanze generali della Unione;

b) Un Presidente che il Coordinamento dei lavoratori autonomi può eleggere nel proprio seno, il quale, in tale qualità, rappresenta le decisioni del Coordinamento e collabora con il Segretario Nazionale di cui al precedente punto a);

c) Un eventuale Vice Presidente, eletto dal Coordinamento dei lavoratori autonomi, che collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza. Il Presidente convoca il Coordinamento in accordo con il Segretario Nazionale preposto. Gli atti ed accordi di qualsiasi tipo, quando non sia richiesta la firma del Segretario Generale o del Tesoriere della UILTuCS, dovranno essere sottoscritti dal Segretario Nazionale preposto ovvero, su delega del Segretario Nazionale stesso, dal Presidente del Coordinamento dei lavoratori autonomi.

4. I Coordinamenti potranno amministrare propri fondi derivanti da contribuzioni specifiche dei lavoratori dei settori organizzati. Detti fondi, con evidenza contabile separata, fanno parte integrante della contabilità provinciale o territoriale, regionale e nazionale della UILTuCS.

5. La titolarità del potere contrattuale è, ad ogni livello, della UILTuCS che lo eserciterà impegnandosi a consultare preventivamente i Coordinamenti i quali, con una propria delegazione, partecipano alle trattative con le controparti.

6. In sede nazionale e locale si potrà, ove ritenuto opportuno, delegare ai Coordinamenti il potere di contrattazione delle vertenze individuali. Salvo il potere di controllo anche sul piano amministrativo, i Coordinamenti potranno avere pubblicazioni di settore sotto la responsabilità della Segreteria Nazionale UILTuCS.

7. La UILTuCS prevede coordinamenti per i lavoratori autonomi dei settori previsti all'Art. 4 dello Statuto: Agenti e Rappresentanti; Operatori commerciali su aree pubbliche; Giornalai; Accompagnatori Turistici, Guide Turistiche; Intervistatori ed altre categorie assimilabili al lavoro autonomo. Il Direttivo Nazionale della UILTuCS potrà decidere la costituzione di un organismo composto dai Presidenti dei suindicati Coordinamenti di settore la cui responsabilità è affidata ad un Segretario Nazionale della UILTuCS stessa. 8. Le decisioni di trasformare il rapporto associativo con la Uiltucs da prima a seconda affiliazione, di cui al punto j) dell'Allegato 1, devono essere prese dal Direttivo Nazionale a maggioranza dei 4/5. UILTuCS Torna all'indice